Brucia le tappe la donna che lamenta l'attenzione invasiva ossessiva dell'ex partner: la legge sullo stalking porta la data del 23 aprile 2011, mentre la sentenza di divorzio della coppia è pronunciata il 30 aprile. Il 2 maggio la signora presenta l'esposto in questura per ottenere l'ammonizione del marito. Si tratta, tecnicamente, di un ammonimento a tenere una condotta conforme alla legge. L'interessato viene convocato dalla divisione anticrimine della questura, ma apprende dell'esistenza del procedimento soltanto a settembre, mentre resta all'oscuro delle note che aggiornano le accuse presentate della moglie fino a quando il questore non adotta il provvedimento. Inutile, per l'amministrazione, osservare che le integrazioni proposte dalla signora non sposterebbero di un millimetro il quadro indiziario, già cristallizzato in precedenza: sbaglia il Tar a respingere il ricorso dell'interessato, cui la questura nega il diritto al contraddittorio mentre la legge dispone l'audizione da parte dell'amministrazione.
L'ammonimento è consegnato in forma scritta all'ex marito, il quale ha buon gioco nell'eccepire il difetto di istruttoria. Va detto, per giunta, che non risulta aperto nelle more alcun procedimento per stalking a carico dell'interessato né è stata adottata alcuna misura di prevenzione. E non bisogna dimenticare che per perseguire il delitto di stalking l'articolo 8 comma 4 della legge 38/2009 prevede l'iniziativa d'ufficio, e non a querela della parte offesa, quando il fatto è commesso dal soggetto ammonito.
