- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, o spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 6,75% annuo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo;
- per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi al 6,75% annuo;
- per le procedure concorsuali, il riferimento al prime rate deve intendersi sostituito da quello al Tur (1,25%). L'importo della sanzione ridotta non può, comunque, essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali maggiorato di due punti (3,5%).
