La risposta del ministero è negativa. Premesso che la problematica non può prescindere dall'esame del contratto collettivo di riferimento (il vincolo, infatti, non è di legge, ma di natura contrattuale), il ministero spiega che l'articolo 78 del ccnl industria edile, dopo aver previsto il limite di assunzioni di operai a part time, esclude dallo stesso vincolo alcune categorie di lavoratori part time, in ragione del tipo di attività o la cui riduzione dell'orario di lavoro sia determinata da motivi di salute. Nello specifico possono essere stipulati contratti part time, eccedendo i limiti quantitativi, con personale impiegatizio e operaio non adibito alla produzione (ad esclusione degli autisti), con quello di quarto livello, nonché occupati in lavori di restauro e archeologici, ovvero beneficiario di pensione; altresì non sono computabili le trasformazioni da tempo pieno a part time giustificate da gravi problemi di salute del richiedente ovvero dalla necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità, adeguatamente comprovate. In conclusione, il ministero spiega che l'ipotesi avanzata dai consulenti non rientra nell'alveo delle esplicite esclusioni del ccnl.
