Le risposte della Corte - La Corte ricorda anzitutto che la nozione di trasferimento dell'universalità totale o parziale di beni, ai sensi della disposizione richiamata, è una nozione autonoma del diritto comunitario che deve ricevere un'interpretazione uniforme; in mancanza di una definizione normativa, il senso e la portata della nozione vanno ricercati tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito, che è quello di agevolare i trasferimenti di aziende o rami di aziende evitando di gravare la tesoreria del beneficiario dell'onere fiscale rilevante rappresentato dall'Iva, peraltro recuperabile (di regola) mediante la detrazione. Affinché si configuri un trasferimento di un'azienda, occorre quindi che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma. La questione se debbano essere compresi oppure no gli immobili deve essere valutata alla luce dell'attività. Infatti, se un'attività economica non richiede l'uso di locali particolari o dotati di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell'attività economica, il trasferimento dell'azienda può sussistere anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà dell'immobile. Altrettanto non può dirsi, invece, se l'attività consista nella gestione di un complesso inscindibile di beni mobili e immobili, in particolare se i locali siano muniti di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell'attività economica: in questo caso, per configurare un trasferimento d'azienda, l'immobile deve necessariamente far parte del complesso dei beni ceduti.
Si può avere trasferimento d'azienda, inoltre, se i locali commerciali sono messi a disposizione del cessionario mediante un contratto di locazione, oppure se il cessionario dispone di propri locali in cui continuare a svolgere l'attività economica. È peraltro conforme alla finalità della disposizione l'eventualità che il trasferimento dell'azienda non comprenda beni immobili, dato l'ingente valore. In conclusione, per determinare se l'operazione rientri o meno nella nozione di trasferimento d'azienda occorre una valutazione globale delle circostanze, con particolare riguardo alla natura dell'attività economica che si intende proseguire: nel caso del commercio al dettaglio, il trasferimento dello stock di merci e dell'attrezzatura è di norma sufficiente, sicché la presenza dello stesso immobile non è determinante, ma quand'anche lo fosse, nulla vieta che sia messo a disposizione mediante un contratto di locazione. Elemento indispensabile è, invece, che il cessionario abbia intenzione di gestire l'azienda trasferita, e non di liquidarla immediatamente, intenzione che deve essere confermata da elementi oggettivi.
