Il provvedimento lega a doppio filo la tutela dei diritti lesi dal silenzio delle pubbliche amministrazioni con il codice del processo amministrativo, anch'esso approvato dal consiglio dei ministri di venerdì scorso (si veda ItaliaOggi del 12/11/2011).
Oltre a legittimare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del cittadino, la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti sarà oggetto di valutazione disciplinare per il dirigente. Che dunque risponderà in prima persona per i ritardi degli uffici di sua competenza.
Revoca del provvedimento. Le pubbliche amministrazioni dovranno mettere mano al portafoglio non solo in caso di inosservanza dei termini, ma anche in caso di revoca di un atto. In questo caso però il codice della p.a. non parla di risarcimento ma di «indennizzo» che dovrà essere corrisposto ai destinatari del provvedimento originario. L'indennizzo sarà parametrato al solo danno emergente (non dunque al lucro cessante, ossia il mancato guadagno).
Scia. Il codice recepisce anche le ultime novità in materia di segnalazione certificata di inizio attività introdotta dalla manovra correttiva 2010 (dl 78/2010). Sarà sostituito da una semplice segnalazione dell'interessato ogni provvedimento di autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti stabiliti dalla legge e non sia soggetto ad alcun contingente complessivo.
Concorsi senza autentica di firma. Un'altra semplificazione non da poco sarà l'esonero dall'autentica della firma per le domande di partecipazione ai concorsi pubblici. Niente autentica anche per gli esami di abilitazione o diploma.
Acquisizione d'ufficio di informazioni. Infine, il dlgs recepisce le ultime novità in materia di autocertificazione introdotte dalla legge di stabilità (n.183/2011, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale). Le amministrazioni pubbliche non potranno richiedere atti o certificati quando le informazioni sono già in loro possesso. Saranno obbligate ad acquisirle d'ufficio, ma il cittadino dovrà indicare chiaramente dove reperirle. In alternativa, le p.a. saranno sempre tenute ad accettare le autocertificazioni.
