L'incidenza delle perdite sul capitale netto - Come noto, nelle spa, le nuove disposizioni prevedono che se la società evidenziasse a bilancio ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Tali disposizioni potrebbero consentire alle spa, che producessero perdite rilevanti, causate da una situazione di crisi (cioè nella circostanza che oggettivamente fa sorgere i maggiori rischi di correttezza delle operazioni di gestione e di illegali politiche di bilancio) di ridurre i controllori da tre a uno. Ovviamente, dovrà stabilirsi da quando tale nuova situazione inciderebbe sulla possibilità di riduzione dell'organo di controllo. A riguardo, in assenza del richiamo dei due esercizi consecutivi (come ad esempio è richiesto in relazione al superamento dei limiti dell'art. 2435-bis c.c. per la nomina del sindaco nelle srl), appare da ritenersi che in relazione alla durata triennale dell'incarico sindacale tale nuova situazione possa esplicare i suoi effetti «solo al termine del mandato», a condizione che, nell'ultimo anno dello stesso, uno dei due parametri (ricavi o patrimonio netto) risultino inferiori al milione di euro. Differenti interpretazioni, orientate a determinare anno per anno la necessità di nominare un collegio sindacale o un sindaco unico, da un lato sarebbero in netto contrasto con il comma 1 dell'art. 2400 c.c. (secondo il quale i sindaci restano in carica per tre esercizi) e, dall'altro renderebbero il sistema dei controlli assolutamente «schizofrenico», con cambiamenti repentini da un esercizio all'altro.
I controlli sul consolidato - Un altro tema è quello che attiene ai controlli dei bilanci consolidati nelle srl. Alla luce dell'art. 2477 cc (ante riforma) era da ritenersi che, di norma, sulla base di una interpretazione letterale, tale revisione legale potesse essere espletata da parte del collegio sindacale (in tal senso anche la nota interpretativa del Cndcec del maggio 2010). Ora si prevede che: «Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco», norma che non pare possa essere disattesa anche quando la srl fosse chiamata al consolidato. Ne deriverebbe che in questi casi il sindaco revisore dovrebbe, da solo, provvedere a controllare: 1) la corretta gestione della società; 2) la contabilità e il bilancio di esercizio; 3) il bilancio consolidato del gruppo.
Le ragioni della trasformazione regressiva - Alla luce delle norme, alcune spa potrebbero scegliere di trasformarsi in srl allo scopo di: nominare un solo sindaco revisore; evitare il controllo giudiziario in caso di gravi irregolarità degli amministratori.