
1.il 30° giorno dalla ricezione della notifica qualora lo stesso contenga violazioni oggetto di diffida o di diffida «ora per allora»;
2. il 45° giorno dalla ricezione della notifica qualora lo stesso contenga esclusivamente violazioni oggetto di diffida;
3.il 75° giorno dalla ricezione della notifica qualora lo stesso contenga violazioni oggetto di diffida e, eventualmente anche violazioni oggetto di diffida «ora per allora» e/o notificazione di illecito amministrativo ex artt. 14 e 16 legge n. 689/81.
Andrà precisato che sul tema è ammessa la difesa personale.
Al Comitato regionale per i rapporti di lavoro istituito presso la Direzione regionale del lavoro competente deve essere presentato invece ricorso in triplice copia entro il termine di 30 giorni decorrenti (e riguardante contenzioso in tema di contributi e premi):
-dalla data di ricezione della notifica qualora lo stesso non contenga violazioni oggetto di diffida o di diffida «ora per allora»;
-dal 16° giorno dalla ricezione della notifica qualora lo stesso non contenga violazioni oggetto di diffida, ma violazioni oggetto di «diffida ora per allora»;
-dal 46° giorno dalla ricezione della notifica qualora lo stesso contenga violazioni oggetto di diffida e eventualmente anche violazioni oggetto di diffida «ora per allora» e/o notificazione di illecito amministrativo ex artt. 14 e 16 della legge n. 689/81.
In assenza di decisioni del Comitato, entro i successivi 90 giorni, il ricorso si intende respinto.