La norma dunque trova applicabilità anche nel caso di questione attinenti i recuperi di aiuti di stato incompatibili con il trattato dell'Unione europea ma si deve trattare di una decisione della commissione che attiene alla concreta applicazione della decisione (come in uno dei due casi presi in esame l'errore materiale del conteggio della somma richiesta al contribuente). La commissione, chiedono gli avvocati dello stato, non deve in alcun modo contestare il contenuto della decisione o porsi in contrasto con essa, in adesione ai principi della corte di giustizia. «In tutti gli altri casi», si legge nella nota, «la disposizione non deve ritenersi operante e le somme non potranno essere restituite». Il rimborso dunque dovrà avvenire solo in presenza di una espressa richiesta della parte cercando però di ottenere una pronuncia celere del giudice superiore. E infine l'avvocatura consiglia di dare tempestiva notizia alla commissione Ue in ordine alle scelte adottate sulla restituzione delle somme.
