
La nuova disposizione (è l'articolo 4-bis) stabilisce che, ferma restando la disciplina vigente in tema di decorrenza del trattamento pensionistico (la finestra mobile) e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per i lavoratori e lavoratrici i requisiti anagrafici (cioè l'età) per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e contributivo, «devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026». Se ciò non dovesse accadere naturalmente per effetto degli adeguamenti già previsti agli incrementi della speranza di vita, la nuova disposizione stabilisce che il requisito di età sia ulteriormente incrementato «con lo stesso decreto direttoriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2023 (per l'adeguamento alla speranza di vita, ndr), al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze». Insomma, in parole più semplici:
a) dal 1° giugno 2024 i lavoratori autonomi, uomini e donne, potranno andare in pensione di vecchiaia all'età (almeno) di 65 anni e 6 mesi; solo così, infatti, si garantisce che, dopo 18 mesi (quanto dura la finestra mobile), e cioè dal 1° gennaio 2026, il lavoratore/trice ottenga il primo assegno di pensione a un'età non inferiore a 67 anni;
b) dal 1° dicembre 2024 i dipendenti, uomini e donne, all'età (almeno) di 66 anni; solo così, infatti, si garantisce che, dopo 12 mesi (quanto dura la finestra mobile), e cioè dal 1° gennaio 2026, il lavoratore/trice ottenga il primo assegno di pensione a un'età non inferiore a 67 anni.