La prima sezione civile, condividendo sul punto le motivazioni dei giudici territoriali, ha ritenuto sussistente il danno economico patito dal finanziere. Non quello derivante dal mancato avanzamento nella carriera (dal momento che dopo l'assoluzione in secondo grado era stata effettuata a suo favore la ricostruzione della carriera fino al grado di tenente colonnello), bensì quello derivante dall'impossibilità di raggiungere il grado di colonnello. Il procedimento penale di cui l'ufficiale è stato vittima (protrattosi per ben 15 anni e 11 mesi e conclusosi con l'assoluzione piena del tenente), infatti, gli ha sicuramente impedito, alla luce dei criteri normalmente seguiti all'interno del Corpo per la progressione nella carriera di ufficiale della Guardia di finanza, di raggiungere il grado di colonnello «al quale egli poteva legittimamente aspirare e che aveva la ragionevole tranquillità di conseguire». Con la conseguenza che «il predetto non potrà mai beneficiare del miglior trattamento economico legato allo scatto di carriera, subendo così un danno patrimoniale che si protrarrà anche nel periodo di quiescenza».
La decisione presa dai giudici della prima sezione civile risponde al principio generale per cui il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance (che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a sé stante) ha l'onere di provare, secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita. In questo caso il tenente era certo che sarebbe ragionevolmente diventato colonnello.
Sul fronte dei danni morali, pure riconosciuti all'uomo, la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del dicastero di via Arenula riducendo la misura del danno non patrimoniale.
