Poiché la normativa individua puntualmente la nozione di servizio di pagamento e altrettanto chiaramente le operazioni esenti da tale normativa, la verifica dell'applicabilità del regime a operazioni particolari quali il cash pooling non può che passare attraverso l'analisi dell'operazione ai fini dell'inquadramento o meno della stessa nel novero delle fattispecie ricomprese dal dlgs 11/2011. In particolare, l'assonime si sofferma sul cosiddetto cash pooling, o meglio su una specifica forma, quella volta alla gestione delle eccedenze di liquidità e alla copertura dei fabbisogni finanziari delle società del gruppo. In generale il sistema funziona con la presenza di una società appositamente costituita sul cui conto corrente vengono trasferiti i saldi creditori o debitori dei conti correnti delle singole società del gruppo. Il conto corrente accentrato sarà l'unico ad avere saldo attivo o passivo mentre quelli delle singole società, periodicamente, verranno azzerati. Il problema è che tale gestione può interessare anche i flussi di cassa sull'esterno del gruppo. La società finanziaria, cioè, sulla base delle comunicazioni delle singole società, può provvedere, per conto di esse ma attraverso un proprio conto corrente, a effettuare i pagamenti in favore dei creditori e a incassare i pagamenti da parte dei debitori. Se il cash pooling esclusivamente interno (che non prevede cioè alcuna regolazione con soggetti estranei al gruppo) è sicuramente escluso dall'applicazione della disciplina in esame, alcune perplessità può generare questa seconda e più strutturata forma, a rilevanza esterna. Se infatti si arrivasse a dire che il cash pooling esterno è un servizio di pagamento, la conseguenza sarebbe il dover conferire alla finanziaria di gruppo la veste di istituto di pagamento o, al limite, la costituzione di un patrimonio destinato. Assonime esclude tale eventualità sottolineando che anche tale forma di cash pooling deve essere intesa come esclusa dalla disciplina e quindi liberamente esercitabile dalle società industriali e commerciali. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la finanziaria esercita l'attività di pagamento e incasso nei confronti di soggetti terzi esclusivamente per conto e nell'interesse delle società del gruppo con cui ha un rapporto contrattuale specifico. Nessuna attività viene esercitata nei confronti del pubblico e tanto meno in maniera professionale.
