La controversia principale era stata promossa da un contribuente che, nel ricorso davanti alla commissione tributaria avverso una cartella di pagamento Irpef dovuta per l'anno 1999 a titolo di tassazione separata, aveva lamentato, tra l'altro, la mancata comunicazione, nei propri confronti, dell'esito della liquidazione da parte dell'amministrazione. La doglianza era stata accolta dal giudice d'appello, il quale aveva interpretato la disposizione dell'art. 36-bis nel senso che la comunicazione è dovuta sia al contribuente sia al sostituto. L'amministrazione ricorreva davanti alla Corte suprema, facendo rilevare che, contrariamente da quanto affermato dal giudice tributario, l'art. 36-bis prevede l'obbligo di comunicazione, alternativamente, nei confronti del contribuente o del sostituto d'imposta. La Cassazione, nel riconoscere l'evidente correttezza della tesi del fisco, sollevava questione di legittimità costituzionale, ritenendo oltremodo irragionevole, in relazione all'art. 3 cost., che la comunicazione possa effettuarsi nei confronti di un soggetto (il sostituto), mentre la cartella di pagamento è indirizzata ad un altro (il contribuente). Con la citata ordinanza, la Consulta ha però dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza, non avendo la Corte suprema descritto la fattispecie oggetto di giudizio né indicato le conseguenze che deriverebbero, nel caso concreto, dalla mancata comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione.
