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Dimezzate le sanzioni del Registro imprese

del 05/11/2011
di: Andrea Fradeani
Dimezzate le sanzioni del Registro imprese
Lo Statuto delle imprese taglia le sanzioni del Registro. Il provvedimento approvato in via definitiva dalla Camera (si veda ItaliaOggi di ieri) riformula, infatti, la disciplina prevista dall'art. 2630 del codice civile in tema di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.

La prima importante novità riguarda la notevole riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie: la disposizione previgente prevedeva da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.065 euro; ora tali importi vengono ridotti del 50% ossia da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro. Cifre che devono essere incrementate di un terzo, come del resto è tuttora previsto, nel caso in cui la violazione riguardi l'omesso deposito di bilanci.

Viene quindi introdotta una sorta di «ravvedimento operoso breve»: se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono, infatti, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine originario, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista viene ridotta ad un terzo. L'importo minimo, quindi, potrebbe arrivare a poco più di 34 euro.

Il taglio alle sanzioni, come chiarito dal legislatore, vuole rendere «più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio». Una scelta auspicata dal mondo delle imprese e dei professionisti anche considerando che le somme in parola, ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81, si applicano (con la conseguente moltiplicazione del danno) a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere l'iscrizione o ad effettuare il deposito nel Registro delle imprese: ogni amministratore, ogni liquidatore, ogni sindaco effettivo oppure il notaio a seconda del tipo di adempimento.

Il nuovo modello sanzionatorio potrebbe trovare la sua prima applicazione su larga scala proprio nei primi giorni di dicembre: ci riferiamo, nello specifico, a tutte le società che non riusciranno a comunicare al Registro delle imprese, entro il prossimo 29 novembre 2011, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Il mancato rispetto di tale adempimento potrebbe determinare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al prodotto fra il numero degli amministratori e le somme previste, appunto, dall'art. 2630 cc che, per la data citata, dovrebbe aver già assunto la nuova fisionomia.

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