Consulenza o Preventivo Gratuito

Serve prudenza sulla pubblicazione

del 05/11/2011
di: di Antonio G. Paladino
Serve prudenza sulla pubblicazione
Nessuna pubblicazione dell'elenco dei conti dormienti sui quotidiani nazionali, se il costo della stessa pubblicazione supera il dieci per cento del valore totale dei conti dormienti da pubblicare. Lo ha precisato la circolare n. 83689 del 25 ottobre, diffusa ieri dal dipartimento del Tesoro, in relazione alla pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale dei dati relativi ai «conti dormienti», ovvero quei rapporti contrattuali in relazione ai quali, da parte del titolare o da terzi delegati, non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione per almeno dieci anni.

La nota ha precisato che sono stati segnalati casi in cui il costo della pubblicazione sui quotidiani, a norma dell'articolo 4, comma 2 del dpr n. 116/2007 è pari o superiore al valore dei conti da trasferire. Come noto, in tale disposizione si precisa che gli intermediari (banche, poste, assicurazioni e intermediari finanziari) devono pubblicare l'elenco dei rapporti entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del ministero dell'Economia, con oneri a carico dei titolari del rapporto. In questi casi, ha ammesso il Tesoro, la pubblicazione non deve essere effettuata. Infatti, tale strumento di conoscenza va a tutela dell'interesse alla corretta informazione del titolare del rapporto dormiente. Ovviamente, questo interesse deve essere «contemperato» con quello della restituzione degli importi dei rapporti dormienti. Interesse che sarebbe pregiudicato, qualora gli importi dei conti dormienti fossero utilizzati, per una quota rilevante, per sostenere i costi di pubblicazione.

Va oltre la nota del Tesoro che, per poter garantire un'interpretazione uniforme dei casi in cui occorre provvedere alla pubblicazione, precisa che questa non deve essere effettuata qualora il suo costo superi il dieci per cento del valore totale dei conti che devono essere pubblicati. Ritenendo in questi casi sufficiente la sola pubblicazione sul sito web del ministero.

vota