È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con una breve quanto importante sentenza del 4 novembre 2011, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate che chiedeva l'applicazione piena degli studi di settore, e non quella limitata introdotta due anni fa da un nuovo orientamento delle Sezioni unite, invocando l'efficacia scusante dell'overrulling. A questa obiezione gli Ermellini hanno risposto che «nella specie non ricorre il presupposto dell'imprevedibilità della svolta giurisprudenziale, in relazione al problema dibattuto in dottrina e giurisprudenza, come quello della valenza indiziaria degli studi di settore».
Il caso riguarda un negoziante che aveva ricevuto un accertamento dell'Iva sulla base degli standard. Il contribuente l'aveva impugnato sostenendo che era dotato di un registratore di cassa e che quindi il suo reddito era ragionevolmente al di sotto degli studi. I giudici di merito avevano accolto la tesi con favore. Quindi il ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle entrate che chiedeva la disapplicazione del principio per cui lo studio cade nel caso in cui il contribuente riesca a provare un reddito inferiore. Ad avviso del Collegio di legittimità questo non è possibile perché l'efficacia scusante dell'overrulling può essere invocata solo in relazione a questioni sconosciute che in qualche modo compromettono il diritto di difesa del contribuente.
L'overrulling, che un istituto particolarmente importante per gli avvocati è stato definito dalla Cassazione come un repentino e inopinato cambio di rotta dell'orientamento giurisprudenziale a causa del quale viene meno un precedente del diritto vivente, ritenuto consolidato, che finisce per compromettere il diritto di azione e di difesa della parte processuale. Affinché si configuri l'overrulling, tuttavia, è necessario che la norma processuale sia oggetto di un mutamento esegetico imprevedibile.
