L'addizionale in questione è del tutto svincolata dall'ordinaria tassazione diretta dei soggetti coinvolti: in particolare il prelievo aggiuntivo non può essere utilizzato per far valere le eventuali detrazioni d'imposta, non rileva nella determinazione dell'aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata e non rileva ai fini del limite entro cui può essere fruito il credito per le imposte versate all'estero. Un primo problema interpretativo, non risolto ma addirittura amplificato dai documenti di prassi emanati dall'Agenzia, attiene all'applicabilità della disciplina ai collaboratori; la circolare 4/E/2011 non chiarisce infatti se la norma si applichi a tutti i collaboratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o solo a quei parasubordinati che occupino un ruolo apicale (amministratori) all'interno della società.
Il problema principale relativo all'applicazione della norma è però legato alle società interessate dal prelievo aggiuntivo; tra queste l'Agenzia fa rientrare le holding industriali, ossia quelle che gestiscono in maniera non esclusiva partecipazioni in società finanziarie creditizie o industriali. L'Assonime critica tale impostazione che non corrisponde né alle finalità della norma, come delineate dalla relazione illustrativa al provvedimento né alla nuova nozione di intermediari finanziari così come riscritta dal dlgs 218/2010. Dal punto di vista oggettivo la circolare evidenzia che il susseguirsi delle disposizioni relative al prelievo aggiuntivo non sembra adeguatamente coordinato. L'aggravio del prelievo introdotto con la manovra estiva di quest'anno si concretizza nel confrontare, al fine di tassare l'eccedenza, la remunerazione variabile con la remunerazione fissa e non già con il triplo del suo importo. Normativamente però la lettura della disposizione sembrerebbe aver mantenuto il presupposto di applicazione, ossia il fatto che il compenso variabile superi quello fisso di almeno tre volte.
