
Alla luce di un siffatto quadro normativo, sono molte le problematiche che si trovano ad affrontare gli attuali contribuenti minimi, alle prese con il dubbio se il prossimo anno saranno ancora nel regime di favore oppure lo dovranno abbandonare.
Uno dei casi piuttosto ricorrenti riguarda quei soggetti che prima di adottare il regime dei contribuenti minimi avevano già aperto la partita Iva nei tre anni precedenti, svolgendo un'altra attività. Si consideri, ad esempio, il caso di contribuente che nel 2007 ha aperto la partita Iva, per svolgere l'attività di consulente aziendale, adottando la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del dpr n. 600/73, per poi accedere ai «minimi», nel 2008, avviando la nuova attività di agente di commercio, «passaggio» consentito dalle vecchie disposizioni recate dalla legge n. 244/07. Questo contribuente, al termine del 2011, dovrà necessariamente abbandonare il regime dei minimi, atteso che nel triennio antecedente alla sua adozione aveva già svolto un'attività, incontrando così la causa di esclusione prevista dal già citato articolo 27, comma 2, lettera a), prescindendo dal fatto che l'attività fosse diversa da quella nuova. Occorre, tuttavia, osservare che la semplice apertura della partita Iva non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività (circ. 1/E/2001, punto 1.9.4).
Ad analoghe conclusioni si giunge nell'ipotesi in cui il contribuente abbia svolto, sotto forma di lavoro dipendente, nel 2006 e/o 2007, l'attività di «promotore» o «venditore» per una società di agenzia commerciale e, poi, nel 2008, sia diventato agente di commercio (quindi con apertura di partita Iva), adottando il regime dei minimi, ma svolgendo sostanzialmente lo stesso lavoro, con gli stessi mezzi, presso la medesima sede, e in rapporto con i medesimi soggetti. In tal caso, infatti, risulterebbe verificata la causa di esclusione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del dl 98/2011, costituendo la nuova attività «minima» mera prosecuzione della precedente (cfr. circ. 8/E/2001, punto 1.2, e 59/E/2001, punto 2.6).
Un altro caso abbastanza frequente, infine, riguarda coloro che, prima di adottare il regime dei minimi nel 2008, si sono avvalsi di quello delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388/00, già esistente fin dal 2001. Anche in questa ipotesi ricorrerebbero le cause di esclusione già citate. L'Agenzia delle entrate, però, con i provvedimenti attuativi di prossima emanazione, potrebbe stabilire, stante la medesima finalità di entrambi i regimi di vantaggio di agevolare le nuove attività e la volontà del legislatore di «concentrarli» in un unico regime, di ritenere non ostativo all'applicazione del nuovo regime dei minimi il precedente utilizzo di quello delle nuove iniziative.
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