Ribaltato il verdetto degli organi giudiziari di merito, i giudici hanno spiegato che «il meccanismo contabile della apertura di credito con concessione della carta presuppone che all'atto di compimento della spesa sia emessa una doppia nota contabile: una rilasciata immediatamente all'esibitore della carta, l'altra che inviata ad un istituto bancario emittente verrà inclusa in un estratto conto e sottoposta alla verifica del debitore». In altre parole, non importa che la giustificazione sia o meno prossima alla spesa, quanto piuttosto che essa ci sia e dimostri «in modo trasparente e chiaro» la realizzazione di uno scopo pubblico e non la canalizzazione del denaro ad un fine personale.
Dai fatti è anche emerso, in sede di merito, che non erano stati esaminati (in quanto ritenuti prova non coeva ed irrilevante) i documenti prodotti dal sindaco, i quali potevano rivelarsi utili per «verificare la corrispondenza della ''pubblicità'' della spesa». Quando la sentenza impugnata «teorizza che la mancata giustificazione ''coeva'' costituirebbe reato compie un'operazione ermeneutica scorretta, perché confondendo il reato con la prova dello stesso, introduce nella fattispecie penale un elemento estraneo (la giustificazione contabile) previsto da norme amministrative, che attiene al controllo sulla regolarità delle spese».
