Questo è quanto sinteticamente si legge nella sentenza n. 105/20/2011, emessa dalla sezione ventesima della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria il 14 ottobre scorso. Nella sentenza di cui al commento, il presidente-relatore esamina attentamente un caso di discordanza tra dispositivo e motivazioni riscontrata in una stessa sentenza e conclude affermando come, nel caso specifico, l'istanza di correzione presentata dal contribuente alla Commissione regionale sia inammissibile. Infatti, il collegio osserva che l'istanza di correzione di una sentenza può avere per oggetto soltanto un errore materiale e non un contrasto tra motivazione e dispositivo; il denunciato contrasto, «lungi dal costituire un errore materiale, è un vizio di legittimità della sentenza che ne causa una invalidità anche maggiore della nullità»; i giudici romani, tuttavia, considerano anche che possa accadere che la motivazione descriva un percorso logico che abbia poi condotto l'estensore e il presidente a giungere a un risultato opposto, dando sempre in tal modo, maggiore rilevanza al dispositivo della sentenza, rispetto alle sue motivazioni. Infatti il collegio regionale dice: « Anche ammesso che il contrasto tra motivazione e dispositivo, sicuramente rinvenibile nella sentenza di cui si chiede la correzione, sia dovuto a errore materiale, l'errore investirebbe la motivazione e non il dispositivo, il quale non può essere modificato da un diverso collegio della stessa Commissione regionale, togliendo quindi ogni interesse al richiedente di veder corretta la motivazione». La Commissione conclude affermando che la nullità della sentenza, determinata dalla specifica conformazione del contrasto tra motivazione e dispositivo, avrebbe potuto, e dovuto, essere fatta valere solo con il ricorso per cassazione, escludendo così, di fatto, anche la possibilità del ricorso per revocazione ordinaria di cui all'articolo 395 c.p.c.
