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Finanziamenti liberi ai soci

del 29/10/2011
di: Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Finanziamenti liberi ai soci
Nelle società di capitale, il finanziamento soci è disgiunto dalla capacità reddituale del singolo socio; inoltre, i versamenti in conto capitale ed i finanziamenti infruttiferi dei soci, non sono partite del conto economico, bensì poste dello stato patrimoniale, quindi, l'accertamento della loro eventuale inesistenza non corrisponderebbe a ricavi ma a perdite d'importo corrispondente a questi stessi versamenti. Lo ha stabilito la Cassazione tributaria nella sentenza18935/2011. I versamenti in conto «finanziamento soci infruttiferi» dovrebbero essere eseguiti con metodologie tracciabili; questo per vincere il divieto di eseguire versamenti e prelevamenti in misura superiore a .12.550,00 e la presunzione che tali operazioni possano avvenire per «ripianare la cassa negativa» (fattispecie che si verifica correntemente in presenza di omissione di ricavi). Rimane quindi di estrema importanza la specifica formulazione di appositi verbali di assemblea societaria, redatti con motivazioni convincenti, idonee a dimostrare la necessità del ricorso a queste procedure. I giudici supremi enunciano due diversi principi. Già nella sentenza posta al vaglio dei giudici di Piazza Cavour, la Ctr Lazio aveva stabilito che dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soci «non possono trarsi argomenti nemmeno presuntivi per escludere che i medesimi soci abbiano versato alla società le somme di cui si discute». I giudici tributari aggiungono che la provvista per l'effettuazione di quel versamento può essere infatti reperita dal socio utilizzando il proprio patrimonio, e inoltre che le dimensioni del patrimonio non sono necessariamente ed unicamente connesse con l'entità dei redditi dichiarati. «L'altro principio confermato dal collegio supremo, afferma che i finanziamenti dei soci «non rilevano ai fini dell'esistenza dei versamenti in conto capitale alla società avendo dette poste carattere patrimoniale e non reddituale, tali, cioè, da non consentire una ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria».

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