
Le motivazioni contengono un'altra interessante precisazione sull'interpretazione delle clausole contrattuali e più in particolare sulle eccezioni non rilevabili d'ufficio dal giudice. Queste sono infatti «solo quelle in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito». Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato in udienza la bocciatura del ricorso della compratrice. La prova sul pagamento dell'Iva sembra farsi sempre più complessa. È di qualche giorno fa la notizia (sentenza della Cassazione numero 20802) secondo cui la fattura commerciale non è prova documentale circa l'esistenza del credito. Dunque, in caso di contestazione l'emittente deve provare l'esatto ammontare del debito. I testimoni possono smentire le prove documentali. In quell'occasione la seconda sezione civile del Palazzaccio ha respinto il ricorso di un fornitore di pane che sosteneva di non essere stato pagato per le fatture emesse.