Perizia. La perizia di stima dovrà essere predisposta da un professionista abilitato entro il 30 giugno 2012 e asseverata presso la cancelleria del tribunale, presso un giudice di pace o dal notaio.
Imposta sostitutiva. Per vedersi fiscalmente riconosciuto il nuovo costo di acquisto, il contribuente dovrà versare l'imposta sostitutiva (del 2 o del 4%) entro il 30 giugno 2012. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione o in rate annuali, fino a un massimo di tre. La rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata; chi ometterà di effettuare i successivi versamenti, tuttavia, vedrà gli importi mancanti iscritti a ruolo.
Compensazione imposta già versata: esempio. Ma la vera novità è la possibilità per il contribuente di recuperare l'imposta già versata laddove abbia in passato già rideterminato il valore dei medesimi beni. La strada dello scomputo viene illustrata con un caso pratico: un'imposta sostitutiva dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2010 pari a 60, con la prima rata di 20 versata il 31 ottobre 2010 (e le altre con scadenza 31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012). Qualora con la nuova rivalutazione l'imposta dovuta per i beni posseduti al 1° luglio sia pari a 110, il contribuente dovrà pagare solo 90 (110 meno i 20 già assolti): rateizzando in tre annualità, quindi, la nuova rata sarà pari a 30.