Il perimetro
delle liti definibili
La circolare chiarisce che si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali:
- alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado; è sufficiente la notifica del ricorso all'ufficio, mentre non è necessario che vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
- prima dell'entrata in vigore del dl n. 98/2011, e dunque entro il 5 luglio 2011, non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva; pur non essendo questa condizione prevista dalla legge, l'agenzia la ritiene necessaria in considerazione del fatto che la nuova disciplina non ripropone la norma già contenuta nell'art. 16 della legge n. 289/2002 che consentiva di superare il giudicato intervenuto entro una certa data.
Sono definibili anche le controversie introdotte con ricorsi di per sé inammissibili, proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'art. 18 del dlgs n. 546/1992, purché prima del 6 luglio 2011 non sia intervenuta una pronuncia definitiva di inammissibilità.
Non sono comunque definibili le liti di valore indeterminato o indeterminabile, nonché quelle concernenti atti che non recano l'importo dell'imposta né delle sanzioni, poiché non esiste, in tali casi, un importo quantificabile sul quale applicare le percentuali previste per la determinazione delle somme dovute.
E' esclusa la possibilità di definire le liti concernenti atti diversi da quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 del dlgs n 546/92, non aventi natura di atti impositivi, ad esempio le comunicazioni di irregolarità, le risposte ad istanze di interpello, i dinieghi di autotutela.
Sono definibili le controversie riguardanti il contributo al servizio sanitario nazionale, che rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
In via di principio, non sono definibili le liti concernenti i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate nelle dichiarazioni presentate, ma non versate, al cui recupero non si provvede con un atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con atto di mera riscossione. La medesima situazione si verifica anche nel caso in cui la liquidazione delle dichiarazioni comporti il recupero di un credito dell'anno precedente non spettante per effetto dell'omissione della corrispondente dichiarazione. La procedura di liquidazione delle dichiarazioni, tuttavia, consente di provvedere anche alla rettifica di alcuni dati indicati nella dichiarazione e alla conseguente iscrizione a ruolo delle imposte dovute; così pure il c.d. controllo formale ex art. 36-ter. In tali casi il ruolo assume anche la funzione di provvedimento impositivo, per cui si deve ritenere che la controversia sia definibile. L'interesse alla definizione, però, vi sarà sostanzialmente se il contribuente non abbia ancora pagato per intero la cartella, per cui avrebbe diritto allo sgravio; in caso contrario, l'interesse mancherebbe perché la definizione non dà diritto al rimborso dei versamenti effettuati, salva l'ipotesi di intervenuta soccombenza dell'amministrazione.
Modalità
della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento della somma dovuta, in unica soluzione, entro il 30/11/2011 e con la successiva presentazione, entro il 2/4/2012, della domanda, da presentare esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 13/9/2011. La data a partire dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione sarà resa nota successivamente.
In relazione all'ipotesi in cui per la lite suscettibile di definizione vi sia un'iscrizione a ruolo in scadenza, la circolare, confermando quanto anticipato da ItaliaOggi (si veda l'edizione del 12/10/2011), stabilisce che, una volta riscontrato che il contribuente ha pagato la somma dovuta, l'ufficio disponga subito, sulla base di un sommario controllo della definibilità della lite, “senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite.”
Successivamente, in seguito alla presentazione della domanda, dopo averne accertato la regolarità, l'ufficio procederà allo sgravio dei ruoli sospesi e non pagati, sempre senza necessità di specifica istanza. Qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano superiori a quelle dovute per la definizione, l'ufficio può procedere alla sospensione dopo la presentazione della domanda di definizione, ovvero allo sgravio dopo aver accertato la regolarità della definizione.
