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Sequestri in azienda in base a elementi di prova terzi

del 21/10/2011
di: La Redazione
Sequestri in azienda in base a elementi di prova terzi
Nuova stretta della Cassazione sulla responsabilità amministrativa degli enti. D'ora in avanti saranno utilizzabili, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo dei beni dell'azienda, elementi di prova provenienti da altri procedimenti.

Lo ha sancito la Suprema corte che, con la sentenza n. 37024 del 14 ottobre 2011, ha accolto l'ultimo motivo del ricorso presentato dalla Procura di Napoli. Il caso riguarda una grande azienda nel Napoletano coinvolta in una maxi-inchiesta sui rifiuti. In un filone la Procura aveva chiesto, in virtù della responsabilità amministrativa dell'ente, un sequestro preventivo per equivalente di oltre 245mila euro. Il Tribunale aveva respinto l'istanza. Contro la decisione l'accusa ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Ad avviso della seconda sezione penale, il cui ragionamento è partito da un principio spesso espresso in relazione a misure cautelari reali (come la custodia in carcere o i domiciliari) sono infatti utilizzabili come gravi indizi di colpevolezza, ai fini della valutazione di legittimità delle misure cautelari personali, atti di altri procedimenti (nella specie, dichiarazioni di collaboranti rese in dibattimento), indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate le condizioni stabilite nell'art. 238 cod. proc. pen., non richiamate dall'art. 273 stesso codice. In principio, questo, che secondo la Cassazione può essere esteso al sequestro, senza particolari remore. In altri termini, secondo gli Ermellini «sono utilizzabili ai fini dell'adozione di provvedimenti cautelari reali, allorché questi siano richiesti in fase dibattimentale, anche elementi di prova provenienti da altri procedimenti e non ancora acquisiti in dibattimento, analogamente a quanto questa Corte ha ritenuto in materia di misure cautelari personali». Nel caso sottoposto all'esame dei giudici di Piazza Cavour per decidere sul sequestro dei conto della grande Spa napoletana, il giudice del capoluogo campano dovrà ora utilizzare anche gli interrogatori dei capi impianti, acquisiti in un altro procedimento. Ora il Tribunale dovrà riesaminare l'intero fascicolo e le prove raccolte dalla Procura, incluse le dichiarazioni rese nel diverso procedimento. Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 29 settembre, ha sollecitato nella sua requisitoria di accogliere la tesi del pm di Napoli e di riaprire quindi la strada per un eventuale sequestro. Questa è solo l'ultimo giro di vite della Suprema corte, in ordine di tempo, sul dlgs 231. Infatti con la sentenza n. 15657 depositata ad aprile di quest'anno, la seconda sezione penale ha stabilito che la responsabilità amministrativa degli enti si applica anche alle ditte individuali, estendendo così la portata applicativa di queste disposizioni già molto controverse. Ciò perché, motivarono allora i giudici, c'è un solo requisito per l'applicabilità della 231: la personalità giuridica. Insomma i destinatari di queste norme «ben possono essere identificati sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti fornitori di personalità giuridica».

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