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Leggi confuse, professionisti salvi

del 21/10/2011
di: Pagina a cura di Debora Alberici
Leggi confuse, professionisti salvi
Il professionista non è responsabile della consulenza sbagliata, frutto di un'interpretazione di un «confuso quadro normativo».

Dopo la giurisprudenza controversa (si veda ItaliaOggi del 15 ottobre 2011) ora la Cassazione, con la sentenza n. 21700 del 20 ottobre 2011, ha sdoganato anche le interpretazioni sbagliate del professionista (in questo caso un consulente del lavoro) se fanno riferimento a norme troppo confuse. La responsabilità professionale, ora più che mai, viene circoscritta agli errori grossolani.

Confermando la decisione della Corte d'appello di Roma, la terza sezione civile ha assolto il consulente del lavoro che, sulla base di norme poco chiare, aveva mal consigliato un notaio. Infatti, sulla base dei suggerimenti del consulente, il professionista aveva omesso una parte dei contributi in favore di alcuni giovani neo-assunti.

Per questo il notaio si era rivolto al Tribunale della Capitale chiedendo i danni. I primi giudici li avevano liquidati in circa 3 mila euro. Ma la Corte d'Appello aveva completamente ribaltato il verdetto. Per questo il notaio ha presentato ricorso alla Suprema corte che ha respinto tutti i motivi illustrati dalla difesa.

Dunque, ad avviso degli Ermellini nessuna responsabilità può essere contestata al consulente. Questo risponde al principio generale per cui la limitazione della responsabilità professionale del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà.

Non solo. «L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi - o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e rimesso al giudice di merito e il relativo giudizio e incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto».

Insomma, «con ragionamento ineccepibile, i giudici di appello hanno sottolineato che la scelta operata dal consulente del lavoro non poteva dirsi abnorme, in quanto frutto di una interpretazione del tutto legittima del confuso quadro normativo».

A questo punto lo stato dell'arte sugli errori di avvocati, notai, commercialisti e consulenti è che gli sono ammessi sbagli se la giurisprudenza non è uniforme o se le norme non sono chiare.

Due circostanze, queste, che si verificano molto spesso e che potrebbero diventare un interessante grimaldello per liberarsi dalle responsabilità.

Anche la settimana scorsa (sentenza n. 21202 del 13 ottobre) la Suprema corte era stata particolarmente chiara nel motivare «l'assoluzione» del notaio dalle responsabilità. In quella decisione si legge infatti che «sussiste la responsabilità disciplinare per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dal 1° settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell'art. 34 del dlgs n. 5/2003, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l'interpretazione della norma ».

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