Lo sviluppo riparte dall'ambiente e riguarda parrucchieri, callisti, piercing e manicure, ma anche le terre e rocce da scavo. Nella bozza del decreto sviluppo c'è una serie di norme che riguardando sottoprodotti e rifiuti. La prima e più significativa è quella che considera le terre e rocce da scavo, derivanti anche da gallerie, sia pure contaminate, dei sotto prodotti e non dei rifiuti da riutilizzare secondo i progetti approvati dalle competenti autorità urbanistiche e ambientali. E ciò anche quando siano mischiate con residui di varia natura, ma a condizione che non siano state assoggettate a pratiche di trasformazione diverse dalla normale prassi industriale effettuate nello stesso o in altro processo di utilizzazione. Ovviamente detta prassi, precisa la bozza di decreto legge, include la selezione granulometrica, riduzione volumetrica, la biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, l'essiccamento, la stabilizzazione con calce e cemento. La norma considera anche il caso, di superamento della concentrazione dei valori limite oggi previsti a causa di fenomeni naturali. In questo caso si potranno adottare i valori di fondo che sono senza dubbio meno restrittivi. A questo proposito si ricorda che recentemente il dlgs n. 205/2010 (che ha recepito la nuova direttiva rifiuti) ha recepito la nozione comunitaria di sottoprodotto, prevedendo, nel contempo, l'adozione di decreti ministeriali per l'individuazione di specifiche tipologie di sottoprodotti (tra cui possono ricadere terre e rocce di cui sopra). Torna, poi, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie finanziarie per i produttori iniziali di rifiuto non pericolosi che trasportano in conto proprio. Essi sono iscritti all'Albo regionale dei gestori ambientali competente tramite una semplice comunicazione. Questa esenzione riguarda anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi nei limiti però di 150 kili o litri al giorno. Unica condizione che questa attività di trasporto sia parte integrante e accessoria dell'organizzazione aziendale. Soppressa anche la tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, mentre la tassa di iscrizione viene determinata in soli 50 euro. Cambiano anche le regole per i Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) da trasportare obbligatoriamente nei centri di raccolta. Attualmente, infatti, i Raee sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Secondo la bozza in esame il limite di 3.500 kg non riguarderà più il raggruppamento complessivo, ma sarà riferito alla singola tipologia di Raee. Semplificate anche le procedure di trasporto dei rifiuti per i rifiuti a rischio infettivo. Nonostante il titolo altisonante la norma avrà una ricaduta molto ampia considerata la diffusione sul territorio delle relative attività. Ciò vuol dire che podologi, calliste, estetiste, piercing, manicure che producono rifiuti a rischio infettivo (Cer 18 01 03, aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) potranno trasportarli in conto proprio per una quantità non superiore a 30 kg giorno sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione. Unico obbligo «contabile» rimane quello della compilazione dei formulari di trasporto, che dovranno essere conservati per comprovare il regolare smaltimento. Risolto anche l'obbligo di comunicazione al Catasto dei Rifiuti e che verrà assolto dall'impianto di destinazione finale. Nulla questa volta in materia di Sistri.