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Premio a rate, ritardi perdonati

del 19/10/2011
di: di Carla De Lellis
Premio a rate, ritardi perdonati
Il mancato pagamento di una o più rate della dilazione del pagamento (in quattro rate) del premio da autoliquidazione non ostacola la concessione della rateazione ordinaria (ex legge n. 389/1989). Lo precisa l'Inail nella nota protocollo n. 6465/2011, in risposta a un quesito dell'Ance (associazione nazionale dei costruttori edili).

La rateazione ordinaria. La rateazione ordinaria, spiega l'Inail, è concessa per i debiti non iscritti a ruolo al ricorrere di certe condizioni quali, tra l'altro, debito inferiore a mille euro, presentazione di motivata istanza da cui risulti la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione, l'osservanza di altri piani di rateazioni eventualmente concessi nel biennio precedente. Si ricorda che, invece, per le rateazioni delle cartelle di pagamento (crediti iscritti a ruolo) l'Inail non ha conservato alcuna prerogativa di concedere dilazioni, ritenendo opportuno utilizzare esclusivamente l'attività degli agenti della riscossione principalmente per esigenze di semplificazione e uniformità di trattamento nei confronti dei debitori (circolare n. 22/2008).

I chiarimenti. In risposta al primo quesito dell'Ance, l'Inail precisa che nella rateazione ordinaria possono essere inclusi sia i debiti pregressi (scaduti) che quelli correnti (non ancora scaduti); e che, tra i debiti pregressi, è ricompreso anche l'eventuale omesso pagamento delle rate relative all'autoliquidazione annuale dei premi. In secondo luogo, l'Inail precisa che ai fini della concessione della rateazione ordinaria non si deve tener conto dell'eventuale inosservanza, da parte dei datori di lavoro, della «rateazione dei premi da autoliquidazione». In tal caso, spiega la circolare, il frazionamento in quattro rate del premio è una «mera modalità di pagamento alternativa al versamento in unica soluzione, non soggetta ad autorizzazione, ma solo a un obbligo di comunicazione da parte degli interessati». Pertanto aggiunge la nota, diversamente da quanto accade per la rateazione ordinaria, all'omesso o tardato pagamento di una o più rate (dilazione da autoliquidazione) non si applica l'istituto della decadenza e, di conseguenza, l'inosservanza di tale rateazione non è causa ostativa alla concessione della rateazione ordinaria.

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