Contro l'atto impositivo i due hanno presentato ricorso alla Ctp di Firenze ma senza successo. La decisione è poi stata confermata dalla Ctr toscana. Ora la Cassazione l'ha resa definitiva. In particolare, condividendo la relazione e le conclusioni della Procura generale del Palazzaccio, il Collegio della sezione tributaria ha motivato che «ribadita in sede di discussione, in quanto, fermo restando il difetto di autosufficienza riscontrato, a fronte della precisa asserzione della Ctr che i vani indicati come cantine sono posti allo stesso livello degli altri e hanno la medesima altezza (quindi ex se utili) appare ininfluente la normativa sull'accatastamento, in quanto l'accertamento di fatto della non corrispondenza alla realtà del dato catastale ne elimina la rilevanza, essendo onere della parte non assolto in sede di merito (né dedotto come motivo di impugnazione) la dimostrazione concreta, tramite idonea documentazione tecnica, che i vani in questione non erano utilizzabili a scopo abitativo».
