
Risposta. È fondamentale per l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche per il miglioramento e il perfezionamento professionale. Per il commercialista è obbligatoria da diversi anni, come sancisce l'art. 12 del dlgs 139/2005. Non è sbagliato definirla l'allenamento a cui il commercialista deve soggiacere per fronteggiare le difficoltà insite nell'espletamento dell'attività professionale, la rigorosa attività richiesta per essere al passo con i tempi al fine della puntale risoluzione dei problemi dei propri clienti.
D. Secondo molti addetti ai lavori, se accompagnata ad uno studio costante è l'arma vincente del professionista.
R. Sono d'accordo, ma manca un passaggio fondamentale: l'obbligatorietà. Spesso a margine di convegni di studio tra colleghi ci siamo trovati a disquisire sulla necessità di rendere la formazione obbligatoria, visto che ogni buon professionista non ne può fare a meno. Ogni discussione però sembra inutile, perché come ci ricorda il dlgs 139/2005 la formazione è obbligatoria non tanto a vantaggio del professionista, ma è intesa a tutelare e garantire l'interesse pubblico. Tutti gli iscritti, con talune eccezioni, sono obbligati ad osservare un rigido protocollo che prevede l'acquisizione di novanta crediti formativi per ogni triennio, con un minimo annuale pari a 20 crediti. Agli Ordini territoriali è demandata la verifica del rispetto di tali obblighi, questo è il motivo per il quale gli Ordini periferici hanno dato vita alle Commissioni Formazione che provvedono all'onere.
D. Il regolamento approvato nel 2010 dal Consiglio nazionale commina agli iscritti inadempienti provvedimenti disciplinari con conseguenze proporzionali alle omissioni compiute. Gli effetti vanno dall'archiviazione del procedimento alla sospensione dall'esercizio professionale.
R. Le conseguenze sull'iscritto non sono da sottovalutare, rappresentano causa ostativa all'accoglimento nello Studio di nuovi praticanti, con il trasferimento ad altri dominus di quelli ivi presenti. Ma l'effetto più grave della sospensione si ha con la decadenza dai pubblici uffici, come quello relativo agli incarichi detenuti dal professionista, sia come membro di Collegi sindacali che per altri incarichi ricoperti nei tribunali e in altri enti. Nel mio Ordine, essendo consigliere e membro della commissione formazione, sono stato chiamato al controllo dell'avventa formazione continua dei colleghi: ebbene, abbiamo stilato una sorta di statistica per relazionare dettagliatamente il comportamento tenuto dagli iscritti nel periodo 2008-2010, al fine del monitoraggio della situazione. I risultati ottenuti non sono stati positivi, purtroppo: l'Ordine di Chieti conta 348 iscritti, di cui 38 esonerati, quindi gli obbligati alla formazione continua sono 310, dei quali 174 hanno totalizzato meno di novanta crediti minimi pari al 56,13%. Tra questi ben 29 con crediti pari a zero che rappresentano 9,35%. La situazione in altri Ordini non è molto dissimile da quanto succede da noi, significa che c'è ancora tanto da fare in questo campo.
D. L'auspicio è che non si rinunci all'aggiornamento professionale?
R. Sì, sono convinto che un professionista non preparato non possa confrontarsi positivamente con una realtà così mutevole come quella italiana. Senza l'aggiornamento professionale, vale a dire senza quell'indispensabile allenamento, non si può arrivare lontano.