La sesta sezione civile ha prima di tutto tracciato i confini della prestazione professionale sancendo che il compenso può essere determinato in un secondo momento e che quindi non si tratta di un'obbligazione pecuniaria già liquida ed esigibile. In proposito in sentenza si legge che «poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 Cc, e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore». Il corollario di queste considerazioni è che il compenso per prestazioni professionali, questa volta non solo quelle dei legali, che non sia convenzionalmente stabilito «è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 Cpc, seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 1182 Cc, nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo».
Un indirizzo quello intrapreso dagli Ermellini con la sentenza di ieri che era stato annunciato già all'inizio di questa estate con un'altra decisione che aveva privilegiato il foro del consumatore nelle controversie riguardanti i legali (sentenza n. 12685/2011).
