L'art. 6 della legge 164/1975 stabilisce che qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.
Nel caso in cui un'azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cassa ordinaria, seguite da 52 settimane di cassa straordinaria e intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, visto quanto prevede l'art. 6 della legge 164/75, l'Inps ritiene che l'anno di cassa integrazione straordinaria possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa, solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure a orario ridotto.
Pertanto, conclude il messaggio, nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di cassa integrazione straordinaria a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.
