È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 20910 dell'11 ottobre 2011, ha accolto con rinvio al tribunale di Pistoia, il ricorso presentato dal fallimento di una spa che lamentava il ritardo di Equitalia nell'insinuarsi al passivo.
Dal canto suo la società di riscossione si era giustificata sostenendo di aver presentato istanza dopo un anno dalla formazione dei ruoli da parte dell'amministrazione e quindi il suo ritardo era senz'altro «incolpevole».
La tesi era piaciuta ai giudici toscani che avevano accolto in parte l'opposizione al passivo. Di diverso avviso la Cassazione. Infatti, la sesta sezione civile, con una breve ma interessante motivazione, ha spiegato che «l'amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve in linea di principio rispettare il termine annuale di cui all'art. 101 l.fall. per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto dei citato termine di cui all'art. 101 l.fall.».
In altri termini, una volta che l'amministrazione finanziaria ha avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze.
Fra l'altro i giudici hanno precisato che il ritardo nella presentazione dell'istanza di insinuazione tardiva non è solo quello che discende dall'attività della concessionaria della riscossione ma anche quello derivato dalla formazione del ruolo a carico dell'amministrazione finanziaria che è l'effettiva creditrice.
Possono verificarsi situazioni in cui il creditore «istante» si trovi nella impossibilità oggettiva di presentare tempestiva insinuazione al passivo. Ma soltanto cause non imputabili al creditore, purché dimostrate in sede di opposizione, possono giustificare un'insinuazione oltre il termine annuale. Nel caso di crediti tributari, però, sbaglia l'amministrazione finanziaria e con lei il concessionario della riscossione che non rispettano il tempo a disposizione perché quello di accertamento e formazione dei ruoli è più lungo.