La magistratura erariale milanese ha richiamato a sostegno delle proprie tesi anche l'orientamento analogo delle sezioni regionali di Marche e Liguria, oltre a una circolare della Conferenza delle regioni. Tutte favorevoli a escludere dal tetto gli incentivi di cui sopra per svariate ragioni. Gli incentivi Ici, per esempio, non andrebbero tenuti in conto poiché «verrebbero corrisposti con fondi che si autoalimentano, ossia mediante risorse etero-finanziate rispetto alle risorse proprie degli enti locali». I compensi per i legali dell'ente derivanti dalla condanna alle spese delle controparti andrebbero esclusi perché «non si tratterebbe di somme incidenti sugli equilibri di bilancio degli enti». E ancora, i proventi dei contratti di sponsorizzazione dovrebbero restare fuori dal tetto in quanto risorse, sì destinate al fondo per la contrattazione integrativa, ma anche in questo caso «etero-finanziate e dunque non incidenti sugli equilibri delle finanze locali». Mentre gli incentivi ai progettisti, secondo la Corte conti Lombardia, sarebbero da considerare spese per investimenti e non invece per personale. Le sezioni unite, dopo un lungo excursus storico sulle dinamiche retributive che dal 1993 in poi hanno di fatto incrementato la spesa delle pubbliche amministrazioni a livello decentrato aumentando sempre più il divario tra stipendi contrattuali e stipendi percepiti, ha ribadito che l'art. 9, comma 2-bis non ammette sconti. «Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale», scrivono i giudici presieduti da Luigi Giampaolino, «che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse e per questo applicabile anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata».
Le uniche eccezioni che le sezioni unite ammettono alla necessità di interpretare in modo non estensivo la disposizione del dl 78 riguardano come detto gli incentivi ai progettisti e agli avvocati interni. Si tratta infatti di risorse «correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso la p.a.» che, se acquisite all'esterno, comporterebbero costi aggiuntivi per i bilanci degli enti. «Pertanto», chiariscono le sezioni unite, «in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica».
I fondi derivanti dal recupero dell'Ici o dai contratti di sponsorizzazione, invece, non possono essere esclusi perché «potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti».
