Lo studio del Notariato interviene opportunamente in un contesto storico nel quale le reti di impresa stanno ottenendo la meritata importanza dal legislatore, anche fiscale, ma mancano ancora di un quadro normativo compiuto e organico in grado di offrire la necessaria tranquillità agli operatori.
Il principio di fondo del Notariato è che il concetto di rete, così come codificato, è un istituto già presente nell'ordinamento nazionale; la normativa insomma non introduce un nuovo tipo contrattuale, giacché, si dice, qualunque accordo tra due o più aziende può configurare un contratto di rete se e in quanto contenga le clausole fondamentali alla nozione di rete. Ecco dunque che il contratto di rete è tale anche allorché vengano in esso disciplinati scambi di informazioni tra imprese aderenti, o qualsiasi prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovviamente laddove la collaborazione tra le imprese sia ancor più strutturata fino all'esercizio in comune di una o più attività, si avrà, a maggior ragione, un contratto di rete sottoposto alla nuova normativa.
I punti fondamentali del contratto sono l'obbiettivo che la rete si prefigge e il programma; quest'ultimo deve essere quanto più possibile dettagliato perché è da tale documento che scaturiscono diritti e obblighi dei contraenti.
Il Notariato arriva anche a prevedere la possibilità di inserire nel contratto di rete sanzioni connesse all'eventuale inadempimento agli obblighi assunti da parte di un aderente; sanzioni che possono anche consistere nell'esclusione o nella risoluzione del contratto rispetto al singolo imprenditore inadempiente; secondo lo studio tali sanzioni possono anche avere una configurazione patrimoniale concretizzandosi in penali o nella sospensione dal diritto di godere dei benefici derivanti dalla partecipazione alla rete.
Lo studio, al di là delle questioni di natura formale e procedurale relative alla formazione del contratto, si sofferma analiticamente sulla responsabilità patrimoniale della rete. La conclusione è che, al di là della non obbligatorietà della dotazione di un fondo patrimoniale, laddove questo sia presente (nella quasi totalità dei casi) si applicano alla rete le regole sui consorzi, se ed in quanto compatibili. Tuttavia, il fatto che in alcun modo la rete d'impresa possa essere considerata soggetto autonomo di diritto, esclude che possano esistere obbligazioni della rete stessa; si tratterà, in ogni caso di obbligazioni assunte dai partecipanti alla rete, senza che possa attribuirsi alcuna autonomia patrimoniale all'aggregato di imprese legata al fondo patrimoniale allo scopo destinato.
