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Confidi dedicati alle pmi

del 08/10/2011
di: di Fabrizio Vedana
Confidi dedicati alle pmi
I Confidi possono prestare garanzie esclusivamente volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; ai Confidi è, pertanto, inibita la possibilità di rilasciare altre forme di garanzie ovvero prestarle nei confronti del pubblico.

Agli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 del T.u. (trattasi delle cosiddette società finanziarie), è invece consentito l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie anche nei confronti del pubblico ma comunque in via non esclusiva, né prevalente o rilevante rispetto ad altre attività finanziarie.

Lo chiarisce la Banca d'Italia con una nota pubblicata ieri e che trova fondamento nella aumentata richiesta del rilascio di garanzie da parte di imprese, privati e pubblico e pubblica amministrazione.

Banca d'Italia, dopo aver precisato che l'attuale quadro normativo sarà oggetto di una revisione complessiva in forza del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni che entreranno presumibilmente in vigore nel corso del 2012, ricorda che società finanziarie e confidi sono sottoposti a due diversi regimi di vigilanza.

Per le società finanziarie è richiesto di essere in possesso in via continuativa dei seguenti requisiti:

- natura giuridica di società per azioni;

- oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio di attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico;

- capitale sociale versato non inferiore a 1.500.000 (detenuto in forma liquida o investito in titoli prontamente liquidabili) e mezzi patrimoniali complessivi non inferiori a 2.500.000.

Più complessa e articolata la disciplina relativa ai Confidi che si distinguono in tre diverse categorie:

1) le banche di garanzia collettiva fidi,

2) i confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 Tub,

3) i confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 155, comma 4, del T.u. bancario.

Ai soli Confidi iscritti nei primi due gruppi è consentito prestare ogni forma di garanzia finanziaria, in quanto soggetti sottoposti a vigilanza di sana e prudente gestione.

Agli altri Confidi (cosiddetti minori) che rappresentano ad oggi la categoria più numerosa è, invece, consentito svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella «prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie» volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario nonché attività connesse e strumentali.

La Banca d'Italia ricorda, infine, che l'elenco delle società finanziarie e dei Confidi è consultabile rispettivamente ai seguenti indirizzi internet ww.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/art-106/consultazione-elenco e www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/confidi/consultazione-elenco.

Privati, imprese e pubblica amministrazione potranno in tal modo verificare velocemente se hanno a che fare con soggetti dotati dei necessari requisiti, anche patrimoniali, per poter rilasciare loro garanzie: insomma per poter effettuare un rapido test di affidabilità.

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