Per questo l'ufficio aveva notificato la cartella con tanto di sanzioni. La srl l'aveva impugnata di fronte alla Ctp di Bari che, però, aveva confermato l'atto impositivo. Stessa sorte in secondo grado. A questo punto il legale rappresentante ha fatto ricorso in Cassazione e ha vinto. La sezione tributaria ha infatti accolto uno dei motivi esposti dalla difesa sostenendo, di fatto, che il mancato pagamento di una rata non poteva escludere l'impresa da tutto il beneficio.
In particolare i giudici con l'Ermellino hanno motivato che «in tema di condono fiscale e con riguardo al beneficio, accordato dall'art. 62-bis della legge 30 dicembre 1991. n. 413, della non applicazione delle sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'obbligo di versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, l'omesso pagamento, entro il termine prescritto, della seconda rata delle imposte o delle ritenute anzidette, dopo il regolare pagamento della prima, non determina la decadenza totale dal beneficio, permanendo gli effetti della dichiarazione integrativa, in ordine all'ammontare delle sanzioni applicabili, fino alla concorrenza della somma tempestivamente versata».
Diverso il parere della Procura di Piazza Cavour. Infatti, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 12 aprile la pubblica accusa aveva chiesto al Collegio di legittimità della sezione tributaria di respingere il ricorso della società e di confermare quindi le sanzioni.
