
Il provvedimento individua il soggetto che dovrà gestire la gara e i relativi poteri sostitutivi, stabilisce quali siano gli obblighi informativi dei gestori, Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, il valore del rimborso al gestore uscente a regime, la proprietà degli impianti, gli oneri da riconoscere all'ente locale concedente e ai proprietari di impianti, i contenuti del bando di gara e del disciplinare di gara e tutte le altre norme sullo svolgimento della gara (requisiti di partecipazione, commissioni di gara, criteri di aggiudicazione). Su questo schema, particolarmente articolato e complesso, il Consiglio di Stato aveva reso un parere interlocutorio (adunanza del 5 maggio 2011) con il quale era stata disposta una ulteriore istruttoria e venivano richiesti elementi al Dicastero proponente (MISE) che successivamente (4 agosto 2011) ha dettagliatamente risposto ad una serie di eccezioni che venivano fatte.
Con il parere la sezione consultiva dà il via libera allo schema chiedendo al Ministero, dopo avere preso atto della correttezza dei chiarimenti, ritenuti condivisibili, di precisare ancora alcuni elementi. In particolare il Consiglio di Stato invita l'amministrazione a considerare l'opportunità di prevedere l'indicazione diretta, nel regolamento, del Comune più popoloso o della Provincia a fungere da stazione appaltante nel caso in cui in un ambito territoriale non vi sia un comune capoluogo di provincia. La ragione di questa richiesta risiede nel fatto che l'intervento sostitutivo regionale potrebbe essere limitato ai casi in cui o lo stesso comune più popoloso o la maggioranza dei comuni dell'ambito non ritengano possibile che tale ente svolga convenientemente le funzioni di stazione appaltante. Il parere chiede inoltre di ridurre il termine di 18 mesi decorsi i quali, in assenza di emanazione del bando, scatta il potere sostitutivo. Viene poi chiesto al Mise di lasciare alla stazione appaltante la valutazione sulla rilevanza delle sanzioni applicate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici valutare se l'esclusione di un concorrente ai fini dell'esclusione di un concorrente dalla gara.