Interpretazione errata. Accolto il ricorso del privato cui la domanda dell'immobile è stata parzialmente rigettata: dovrà essere rimborsato dell'equivalente di 17 mln di vecchie lire, più interessi. Ha ragione l'autore dell'abuso: il termine breve di prescrizione previsto dall'articolo 39 della legge 47/1985 si riferisce ai meri errori di calcolo, ma non anche all'oblazione versata senza titolo. Per quest'ultima non è previsto alcun termine breve di prescrizione del diritto al rimborso, ma soltanto la possibilità di rinunziarvi, nel caso che l'interessato intenda avvalersi dell'oblazione per estinguere il reato o ridurre la sanzione amministrativa. Facoltà che, nella specie, non risulta esercitata. Il codice civile, d'altronde, è chiarissimo: «I diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni», eccetto «i casi in cui la legge dispone diversamente». Sbaglia il Tar nell'interpretare l'articolo 35 della legge 47/1985: la norma speciale rende immediatamente palese che l'intenzione del legislatore è rivolta unicamente a disciplinare il particolare caso individuato in modo specifico dalla disposizione: si tratta dell'ipotesi del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di sanatoria una volta che l'interessato abbia provveduto «al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio» e all'accatastamento del manufatto. E sempre che non ricorrano le eccezioni previste.
Innovazione del rapporto. Con il rigetto, sia pure parziale, della domanda di condono si chiude il rapporto fra l'amministrazione e l'interessato ed è quindi escluso che in capo all'una residui un potere autoritativo nei confronti dell'altro. Con l'istanza di restituzione della quota dell'oblazione nasce fra le parti un rapporto che è del tutto nuovo ed è di credito-debito: il privato e l'amministrazione si trovano ora in una situazione paritaria con la notevole conseguenza che è necessario applicare il termine di prescrizione decennale a partire dalla data del provvedimento di rigetto, per quanto parziale, della domanda di condono.
