
Si evidenzia che la paura di essere annoverate tra le società non operative non è tanto quella di subire la maggiorazione di 10,5 punti percentuali rispetto all'aliquota Ires ordinaria (27,5%), da applicarsi al reddito minimo determinato con i criteri specificatamente previsti per questo tipo di soggetti, ancorché significativa, ma il blocco dei crediti Iva, fino alla confisca finale dello stesso credito vantato. In effetti, i crediti Iva delle società non operative non solo non possono essere oggetto di rimborso, ma neppure di compensazione orizzontale, ai sensi dell'art. 17, dlgs n. 241/1977, né di cessione a terzi, ancorché (così emerge dalla lettura delle disposizioni), la società si sia adeguata tassando il reddito minimo, con l'ulteriore aggravio della confisca se la condizione di non operatività si trascina per tre periodi d'imposta e se tale inattività si accompagna anche ai fini dell'Iva poiché per i detti tre periodi « non effettui operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiore all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 », dell'articolo 30, legge n. 724/1994. In tal caso, la società non operativa che nei tre periodi d'imposta non abbia superato il test perde definitivamente la possibilità di utilizzare il relativo credito Iva, anche in abbattimento del debito del medesimo tributo dei periodi successivi, senza particolari eccezioni di natura soggettiva. Questo vuol dire che, in presenza di società che hanno attivato da tempo la fase liquidativa e non si trovano più nella fase di gestione ordinaria della propria attività e che notoriamente hanno in pancia somme consistenti di Iva (a credito), le stesse restano pregiudicate all'utilizzo o alla compensazione, ancorché la stessa proceda all'adeguamento spontaneo del reddito minimo, ai sensi del comma 4, dell'art. 30 della legge in commento; il mancato superamento del test di operatività, come detto, prevede il blocco all'utilizzo del credito Iva e l'ulteriore qualificazione di comodo derivante dalla sicura realizzazione di perdite consecutive nelle liquidazioni prolungate, comporta un ulteriore aggravio per soggetti ormai fuori del mercato. Si rende necessario, pertanto, controllare i modelli dichiarativi (Unico) al fine di verificare le corrette imputazioni dei valori necessari allo sviluppo del test e indicare, se presenti, le cause di esclusione previste dalla specifica disciplina, in presenza dei relativi presupposti, valutando in questo caso l'opportunità di presentare l'istanza di disapplicazione. perdite concretizzate nel triennio 2009/2011.