Domanda. Il T.u. sull'apprendistato prevede la possibilità di svolgere il praticantato negli studi professionali, mentre la manovra correttiva introduce il tirocinio formativo fra le forme di accesso alla professione. Non è un'incongruenza?
Risposta. No, non c'è alcuna incongruenza. Apprendistato di terzo livello e tirocinio formativo e di orientamento hanno una radice comune: creare condizioni di lavoro decenti anche negli studi professionali ed estirpare la prassi diffusa di sottopagare i giovani, siano essi praticanti o tirocinanti, che si affacciano sul mercato del lavoro.
D. Restano, però, due modalità differenti di approcciarsi al mondo della libera professione.
R. Il Testo unico ammette che il praticantato possa essere svolto sotto forma di contratto di apprendistato, ma è appunto una possibilità rimessa alla volontà delle parti, non un obbligo di legge. La manovra correttiva poi individua un percorso alternativo, consentendo la possibilità di svolgere il tirocinio durante il percorso universitario, anticipando l'ingresso dei giovani negli studi e garantendo forme di tutele adeguate.
D. Come si raccordano apprendistato e tirocini con gli ordinamenti professionali?
R. Alcuni ordini professionali, commercialisti e consulenti del lavoro, per esempio, già prevedono la possibilità di svolgere un anno di praticantato presso l'università. Si tratta ora di vedere come verranno applicati questi istituti sia dal punto di vista contrattuale sia dal punto di vista formativo. In materia di tirocinio formativo e di orientamento, l'articolo 3, comma 5 del decreto legge 138/2011 ha fissato i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali.
D. Altro tema caldo. L'articolo 8 della manovra-bis ha suscitato aspre polemiche presso una parte dei sindacati. Riuscirà a decollare la contrattazione di secondo livello?
R. La produttività oggi si misura a livello aziendale. Le misure di detassazione e di decontribuzione hanno già dato slancio alla contrattazione di prossimità, si tratta ora di fare un passo avanti consentendo la possibilità di accordi aziendali o territoriali tra imprese e sindacati più rappresentativi che possono derogare dalla normativa nazionale e dagli accordi collettivi su varie materie significative, tra cui le modalità di assunzione, disciplina e recesso del rapporto di lavoro. Sono norme che già esistono in Francia e in Spagna. Anche in Italia dobbiamo uscire da una visione monolitica dei contratti collettivi.
