I supremi giudici contabili sono stati chiamati in causa dalla sezione dell'Emilia Romagna a cui si era rivolto il Consiglio delle autonomie locali della regione per sciogliere una serie di dubbi interpretativi. Sulla corretta lettura da dare alle norme del dl 78 (art. 6, commi 7 e 8) i giudici emiliani hanno alzato le mani rimettendo i quesiti alle sezioni unite. Le quali tra la tesi più morbida suffragata dalla Corte conti Lombardia (che propende per escludere dal taglio le consulenze specialistiche e le spese per le finalità istituzionali previste dalla legge n. 150/2000) e quella più restrittiva fatta propria dalla sezione dell'Emilia Romagna hanno scelto quest'ultima. Sconfessando apertamente i giudici lombardi la cui interpretazione, hanno scritto, «non appare coerente con la disciplina dettata in materia che prevede tra i presupposti per il ricorso a collaborazioni il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili».
Quanto alle spese di pubblicità, le sezioni unite hanno condiviso i timori della Corte conti Lombardia in ordine ai possibili effetti negativi sull'efficacia dei servizi, ma hanno ritenuto di dover escludere dalla stretta solo le forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie (per esempio la pubblicità legale ndr). «L'ulteriore esclusione», hanno scritto i giudici, «di quelle relative alla c.d. pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a privare il precetto delle finalità di risparmio previste» in considerazione dell'ampiezza delle attività di formazione e comunicazione di cui alla legge n. 150/2000. Inoltre, hanno concluso le sezioni unite, un altro argomento a favore di un'interpretazione ampia della stretta, va rinvenuto nella previsione di specifiche deroghe (convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, feste nazionali e, solo per il 2012, mostre). «La loro presenza, ove si accedesse a un'interpretazione restrittiva, si rivelerebbe in alcuni casi non utile, potendo rientrare tra le forme di pubblicità istituzionale».
