
«Le penalità previste in un contratto per ritardata consegna sono, in tesi generali, deducibili in quanto inerenti l'attività di impresa», questo, nero su bianco, il nuovo principio sancito dagli Ermellini. Tracciando una netta linea di confine fra sanzioni e penali, i giudici di Piazza Cavour dicono che «cosa totalmente diversa sono le penalità contrattuali stabilite, ex art. 1382 cc, per le ritardate consegne ai clienti». Infatti, la clausola penale mira soltanto a determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione all'ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento. «È dunque, un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento, sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso d'inadempimento». In altri termini, la clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'e che, se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta.
Per questo, «si e ritenuto che deve escludersi che la clausola penale possa essere ricondotta all'istituto nord-americano dei «punitive damages», avente una finalità sanzionatoria e punitiva che è incompatibile con un astratto sindacato del giudice sulla sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito. Ciò comporta il superamento di isolati e remoti arresti che attribuivano alla penale anche carattere sanzionatorio e punitivo (n. 2020 del 1976), il tutto con rilevanti ricadute sul piano fiscale».