
Il dipartimento guidato da Mario Canzio ha ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti in considerazione della mole di quesiti pervenuti sulla procedura disciplinata dall'art. 48-bis del dpr n. 602/1973. E in attesa che venga creato un sistema telematico che renda possibile effettuare on line le verifiche, la Ragioneria ha predisposto un modello di richiesta (allegato alla circolare) da inviare a Equitalia via fax (06-95050169) o posta elettronica certificata (sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it). Sarà poi cura dell'agente unico della riscossione verificare la posizione fiscale del beneficiario del pagamento e comunicarlo alla p.a. interessata entro 30 giorni. Le amministrazioni che snobberanno l'adempimento, avverte la nota, saranno segnalate alla procura regionale della Corte dei conti e rischieranno un'imputazione per danno erariale.
Aspetti procedurali a parte, la circolare n. 27 detta alle amministrazioni i comportamenti da tenere a seconda dei casi. Quello degli incentivi alle imprese è emblematico. La Ragioneria fa notare come in questo campo la p.a. abbia pochi margini di discrezionalità. «I requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivazione e le modalità di determinazione della stessa sono stabiliti dal legislatore», scrivono i tecnici del Mef, «non avendo nessun rilievo la volontà del soggetto attuatore che deve svolgere un mero controllo sul possesso dei requisiti fissati dalla legge».
E poi, prosegue la Ragioneria, gli incentivi in ultima istanza sono finalizzati a raggiungere «gli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività». Tutte ragioni che portano a concludere che «l'interesse pubblico sotteso all'erogazione delle provvidenze economiche sia preminente rispetto alla procedura di verifica». Ragion per cui «non ricorre l'obbligo di espletarla».
Il controllo della fedina fiscale andrà invece effettuato quando l'obbligo di pagamento scaturisce da una sentenza anche non definitiva.
Un'ipotesi particolare è rappresentato dall'ipotesi in cui la p.a., avendo assunto lo status di terzo pignorato a seguito di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, si trovi ad effettuare il pagamento delle somme dovute non al creditore originario, ma al nuovo creditore. In questo caso la verifica della regolarità fiscale non potrà essere attivata nei confronti del creditore originario dal momento che in caso di inadempienza «l'agente della riscossione si vedrebbe preclusa, di fatto, la possibilità di pignorare le somme già vincolate dal provvedimento emesso dal giudice».