Cambia il codice
deontologico
Con la prima circolare il Cnf ricorda agli ordini locali che nel codice deontologico è stato introdotto, innanzitutto, un dovere di «adeguata competenza» per l'avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore. «Previsione questa», spiega la relazione di accompagnamento, «che valorizza i requisiti di professionalità dell'avvocato-mediatore» che non possono esprimersi solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali e imprescindibili tecniche di mediazione, «ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l'accordo di mediazione». I nuovi canoni, ancora, stabiliscono una incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l'avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Stessa incompatibilità sorge quando una delle parti «sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali». «In ogni caso», continua la circolare, «costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art.815, primo comma, del codice di procedura civile». Sempre con l'obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il codice deontologico forense fa inoltre divieto all'avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa: «La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell'organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell'imparzialità dell'avvocato-mediatore», si legge sempre nella relazione. Altre modifiche riguardano l'articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l'articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori consulenti tecnici, «che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà».
Il decreto ministeriale
Con la circolare C-26-2011, invece, il Cnf richiama l'attenzione sull'ultimo decreto ministeriale approvato dal ministero della giustizia, che ha previsto, tra l'altro, l'introduzione del tirocinio assistito per il mediatore; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della specifica competenza professionale; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità. Tutte novità, rileva il Consiglio nazionale forense, che impongono un aggiornamento dei regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione istituiti dai Consigli dell'ordine, regolamenti approvati sulla falsariga di quello tipo predisposto dal Cnf. Da qui una serie di indicazioni operative per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti.
