Saranno ritenute valide anche le domande presentate dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67), anche se mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative e della necessaria documentazione, purché l'integrazione avvenga entro il 30/9/2011.
Il beneficio pensionistico consiste nell'anticipazione dell'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote previste dalla legge 247/2007, e spetta, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento in vigore al momento della maturazione dei requisiti agevolati, ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (articolo 2, decreto ministero del lavoro 19/5/1999), ai lavoratori notturni (dlgs 8/4/2003, n.66), ai lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena e ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Per avere diritto al beneficio, i lavoratori interessati devono aver svolto una o più delle previste attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
