
La nuova disciplina sui tirocini, entrata in vigore dal 13 agosto 2011, per effetto della pubblicazione della Manovra di fine estate, spiega l'Inail, non ha modificato per nulla il regime assicurativo, che pertanto resta disciplinato dal dm n. 142/1998. In virtù di tanto, i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro all'Inail, nonché presso idonea compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (è solo una possibilità, una discrezione dell'ente regionale). Ai fini Inail, il premio è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni e sulla base del tasso (prima del 9 per mille) che corrisponde alla voce 0720 della tariffa dei premi (dm 18 giugno 1988). Il premio deve essere calcolato in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore, rapportato ai giorni di effettiva presenza e al tasso corrispondente nell'ambito della gestione tariffaria in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio, in quanto datore di lavoro indipendentemente dalle effettive attività previste dai progetti formativi.
Tenuto conto dell'aggiornamento tariffario intervenuto a decorrere dal 1° gennaio 2000, il corretto riferimento per i tirocini è, dunque, la voce 0611 delle diverse gestioni tariffarie (corrispondente alla voce 0720 della Tariffa 1988 vigente al momento della emanazione del dm n. 142/1998), che va applicata a tutti i soggetti direttamente impegnati nel progetto formativo e di orientamento, anche per 1'eventuale formazione svolta in ambito aziendale. In virtù di tale tariffa, il premio dovrà essere calcolato con i seguenti tassi: per la gestione industria, tasso del 9 per mille; per la gestione artigianato, tasso del 5 per mille; infine, per la gestione altre attività, tasso dell'11 per mille. Infine l'Inail spiega che in caso di tirocini promossi da istituti scolastici statali e da università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della gestione per conto dello Stato.