Secondo il decreto in osservazione, i mutui contratti dagli enti locali, regolati dall'articolo 22, comma 2 del dl n.66/1989, devono poter garantire «uniformità di trattamento» a tutte le amministrazioni locali. Ecco che il dm fissa oggi, in relazione alla scelta della tipologia di mutuo (se a tasso fisso o variabile) e alla durata dello stesso, il costo globale annuo massimo che a questo può essere applicato.
Mutui a tasso fisso
L'articolo 2 del Dm precisa che se la durata del mutuo contratto è fino a dieci anni, il costo globale delle operazioni è fissato alla misura dell'Interest Rate Swap (Irs) 7Y più il 3,05 per cento. Per Irs, si intende il tasso lettera Euribor a sei mesi, fissato alla Borsa di Francoforte fino alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. Se il mutuo, invece, è fino a quindici anni, il costo è pari all'Irs 10Y più il 3,1 per cento. Fino a venti anni, Irs12Y più 3,25 per cento, fino a 25 anni Irs 15Y più 3,45 per cento e, infine, oltre 25 anni, Irs 20Y più il 3,4 per cento.
Mutui a tasso variabile
In tali operazioni, invece, il decreto prevede, all'articolo 3 che il costo massimo delle operazioni sia così distribuito. Con mutuo fino a dieci e a quindici anni, applicazione del tasso Euribor a sei mesi più il 3,05%. Per le operazioni fino a venti anni, Euribor a sei mesi più il 3,15 per cento. Inoltre, per operazioni fino a 25 anni e oltre tale periodo, tasso Euribor a sei mesi più il 3,45 per cento. Il decreto precisa che il predetto tasso è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, con espresso riferimento alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters.
Infine, tutte le disposizioni sopra evidenziate, si applicano ai contratti di mutuo che gli enti locali stipulano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in osservazione.
Antonio G. Paladino
