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Spesometro, appuntamento al 31 dicembre 2011

del 23/09/2011
di: di Celeste Vivenzi
Spesometro, appuntamento al 31 dicembre 2011
Premessa generale ai sensi dell'art. 21 del dpr 633/1972

Secondo la norma in oggetto una fattura, se riferita a più soggetti privati, deve essere emessa con l'indicazione di tutti i dati dei clienti interessati. Anche la stessa Agenzia delle entrate ha sostenuto tale tesi quando ha chiarito le modalità di compilazione dei vecchi elenchi clienti e fornitori (circolare 53/e anno 2007) ribadendo che, in presenza di più soggetti, tutti i nominativi dovevano essere segnalati all'amministrazione finanziaria.

Possibili riflessi dell'articolo 21 del dpr 633/72 con la comunicazione dello spesometro

Per analogia tale tesi potrebbe estendersi anche al nuovo adempimento dello Spesometro introdotto dal decreto legge 78-2010 che prevede la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta per tutti i soggetti passivi Iva secondo il seguente calendario:

- entro il 31 dicembre 2011, per le operazioni di importo pari o superiore a 25 mila euro, al netto dell'Iva, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;

- entro il 30 aprile 2012, per le operazioni di importo pari o superiore a 3 mila euro, al netto dell'Iva, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di mettere fattura;

- entro il 30 aprile 2012, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva, per le quali viene rilasciata la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (rese e ricevute a far data dal 1° luglio 2011).

Si rammenta che sono tenuti all'invio dei dati i contribuenti che adottano la contabilità ordinaria, i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti, chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Sono invece esonerati i contribuenti «minimi», ma se fuoriescono dal regime in corso d'anno, devono presentare la comunicazione dello Spesometro per tutte le operazioni compiute nell'intero periodo d'imposta per il quale hanno superato il fatturato previsto per lo specifico regime.

Conclusione

Per fare un esempio, sempre secondo l'interpretazione letterale delle istruzioni relative ai vecchi elenchi clienti e fornitori, ipotizzando una fattura imponibile di euro 5.000 al lordo di Iva intestata a tre soggetti diversi persone fisiche, il contribuente che ha emesso il documento dovrebbe comunicare tutti i nominativi dei cointestatari riportando l'importo di euro 5.000 per ogni codice fiscale da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Non si ha invece lo stesso problema per la comunicazione in scadenza al 31.12.2011 in quanto tale onere riguarda le sole operazioni business to business (ovvero emesse nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva).

In ultima analisi, per non rendere di difficile applicazione il nuovo onere di questa nuova comunicazione telematica posta a carico dei contribuenti, sarebbe necessario un chiarimento ufficiale da parte della stessa Agenzia delle entrate.

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