
Pagamento - La circolare precisa che il contributo può essere pagato tramite versamento presso gli agenti della riscossione, gli uffici postali e le rivendite di generi di monopolio. In quest'ultimo caso, il soggetto tenuto al versamento ha l'onere di apporre il contrassegno nello spazio appositamente dedicato presente nella nota di iscrizione a ruolo. Al momento del deposito o della ricezione del ricorso, il personale delle segreterie delle Ctp o Ctr, dovrà verificare se l'atto depositato contenga la ricevuta del versamento del contributo e che l'importo pagato corrisponda a quello previsto per lo scaglione relativo al valore della causa. Nei casi in cui si verifichi l'omesso o insufficiente pagamento del contributo, la nota delle Finanze rileva che ciò non comporterà l'inammissibilità del ricorso, bensì l'avvio del procedimento di recupero.
Invito al pagamento - Se il contributo è omesso o insufficiente, la segreteria della commissione tributaria, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, deve notificare al debitore apposito «invito al pagamento», con l'espressa avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà all'irrogazione della sanzione dal 100 al 200% dell'importo dovuto e la contestuale iscrizione a ruolo dell'importo del contributo, maggiorato degli interessi legali. L'invito si intende sanato se il debitore vi provvede e deposita apposita ricevuta di versamento (utilizzando il modello F23, codice tributo 699T) entro dieci giorni dal pagamento. L'entità della sanzione è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento. È del 33% dell'importo dovuto se il pagamento avviene oltre la scadenza del termine indicato nell'invito ma entro i 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo, mentre è del 150% se il pagamento avviene tra il 61° e il 90° giorno dalla notifica e del 200% se il pagamento avviene oltre il 90° giorno, ovvero non viene affatto eseguito. In caso di totale omissione, l'ufficio di segreteria provvederà, pertanto, alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.
Rimborsi - In caso di versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento, di duplicazione di versamenti ovvero di pagamento cui non ha fatto seguito alcun deposito di ricorso, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato. Tuttavia, il diritto al rimborso deve essere esercitato entro due anni, decorrenti dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.