Manovra estiva. L'ultima puntata della lunga fase di liberalizzazione risale alla prima manovra di quest'anno. La legge n. 111/2011, infatti, modificando il dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) ha coinvolti nuovi soggetti all'attività di intermediazione, tra cui scuole, università, comuni, associazioni di imprese e lavoratori, patronali, enti bilaterali, gestori di siti internet e l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro. Per poter svolgere l'attività, i soggetti devono avere l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e ottenere l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro. In relazione a tale ultimo adempimento dal 9 settembre è in vigore il dpr n. 144/2011 che disciplina l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro.
Le nuove regole. Finalità del decreto firmato dal ministro del lavoro è proprio sottolineare che l'esercizio dell'attività d'intermediazione è subordinata all'interconnessione a Cliclavoro e all'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro. Pertanto stabilisce: 1) le modalità di interconnessione al portale Cliclavoro nonché d'invio di ogni utile informazione relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e buon funzionamento del mercato del lavoro; 2) le modalità di iscrizione all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro. La registrazione al portale non è discrezionale, se si pensa che il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da due mila a 12 mila euro, nonché la cancellazione dall'albo con conseguente divieto di proseguire l'esercizio d'attività d'intermediazione.
Scuole e università. Con riferimento specifico a scuole e università, il decreto stabilisce che le prime (scuole) devono pubblicare sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso fino ad almeno 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo. Mentre le università sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi dalla data del conseguimento della laurea. In entrambi i casi, i dati degli studenti vanno pubblicati secondo l'allegato 1 al decreto che riprende il curriculum vitae europeo e che costituisce un modello standardizzato, già utilizzato dagli atenei e riconosciuto a livello europeo. Tale adempimento, peraltro, era già stato anticipato e disciplinato da una nota interministeriale, a firma dei ministri dell'istruzione e del lavoro, pubblicata il 4 agosto (si veda ItaliaOggi del 10 agosto).
Le sanzioni. Il decreto, infine, disciplina il regime sanzionatorio per il mancato adempimento dei nuovi obblighi, precisando che la nuova sanzione (da 2 mila a 12.000 euro) si va ad aggiungere a quelle già previste dagli articoli 18 e 19 del dlgs n. 276/2003 (arresto e ammenda), nonché alla cancellazione dell'Albo e il divieto di esercitare l'attività di intermediazione.
